23.09.2018
Serbatoi gasolio con capacità superiore a seimila litri : la normativa 2018 ?Si è in attesa entro settembre 2018 della circolare esplicativa per la specificazione della normativa relativa che confermi la esenzione dall’applicazione di ogni obbligo previsto, in virtù di una deroga sancita dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116. Pe quanto riguarda i contenitori di carburante fino a 6.000 litri nuovi od esistenti.
La circolare arriva in risposta di un quesito posto dalla Confederazione italiana agricoltori al Ministero degli Interni ad al Comando dei Vigili del fuoco.
Nella circolare sarà specificato che i contenitori esistenti della capacità maggiore a 6.000 litri ed inferiore a 9.000 potranno essere messi a norma con la semplice presentazione della Scia. Ma la Scia dovrà essere presentata entro il 19 febbraio 2019.
Oltre tale data tali contenitori, oltre alla presentazione della Scia, dovranno obbligatoriamente essere adeguati alle disposizioni tecniche indicate nei punti 1, 2 e 3 (doppia parete o vasca contenitiva del 110%, tubo di sfiato ed eventuale copertura) del Decreto emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico il 22 novembre 2017.
Questi adempimenti per chi non si regolarizza entro il 19 febbraio prevedono :
a) che i contenitori debbano avere una doppia parete o in alternativa avere una vasca di raccolta per eventuali sversamenti con una capacità del 110% rispetto al volume del serbatoio, anziché del 50% o del 100% come previsto dalle precedenti normative;
b) la presenza di un tubo di sfiato di 2,40 metri di altezza dal piano di calpestio;
c) qualora vi sia presente la vasca di raccolta, la copertura di tutta la struttura con materiale non infiammabile che protegga la vasca dalla pioggia e da altre precipitazioni che possano riempirla;
d) la presentazione in Comune della Scia antincendio e/o del Certificato di prevenzione incendi.
La normativa non si applica in altri casi generando altre esenzioni :
1 )siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazione della legge 9 agosto 2013 n. 98;
2) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
3) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 3 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151.