14.04.2023
Il Registro Antincendio: Obblighi, Normative e Gestione EfficienteIl registro antincendio è un documento di fondamentale importanza da tenere in azienda e in tutti i luoghi di lavoro. Questo documento fornisce informazioni sulla sicurezza antincendio, dando prova della presenza dei presidi antincendio sul luogo di lavoro e della loro corretta manutenzione. L'obbligo di avere il registro antincendio è stato introdotto dal DM 1 settembre 2021, diventando obbligatorio per tutte le attività con almeno un lavoratore, inclusi quelli più piccoli. Il registro deve essere sempre aggiornato e reso disponibile per eventuali controlli. Il modello di registro antincendio deve includere l'elenco dei dispositivi antincendio presenti sul luogo di lavoro, le attività svolte con relativa data e l'elenco del personale incaricato per le attività. È importante che i lavoratori siano a conoscenza dei sistemi di sicurezza presenti sul luogo di lavoro, sui possibili rischi e sulle misure di prevenzione da attuare in caso di emergenza. La persona responsabile designata a compilare e firmare il registro antincendio è la persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l'edificio o supervisionarne il rispetto. È importante sottolineare che il registro antincendio non è un semplice adempimento burocratico, ma un documento fondamentale per garantire la sicurezza degli occupanti del luogo di lavoro. Infatti, la corretta manutenzione dei presidi antincendio e l'aggiornamento del registro sono fattori cruciali per prevenire gli incendi e proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori. Vediamo in modo più dettagliato questo registro antincendio: come detto, il registro dei controlli antincendio, noto anche come registro antincendio, è un documento essenziale da conservare in azienda e in tutti i luoghi di lavoro. Raccoglie informazioni sulla sicurezza antincendio, fornendo prova dei dispositivi antincendio e della loro corretta manutenzione. È obbligatorio per tutte le attività produttive e può essere richiesto dagli organi di vigilanza (Vigili del fuoco o tecnici ASL). Tale obbligo è stato introdotto dal DM del 1 settembre 2021, in vigore dal 25 settembre 2022, e riguarda tutte le attività con almeno un dipendente (oltre a quelle già previste dal DPR 151/2011). Pertanto, anche le realtà più piccole devono predisporre il registro antincendio. Questo documento è utile anche per i manutentori, poiché gli addetti al controllo e alla manutenzione possono variare: così facendo, si ha sempre a disposizione un documento aggiornato con tutte le verifiche e/o ispezioni annotate. Il registro deve essere sempre aggiornato e reso disponibile per eventuali controlli. Il DM del 1 settembre 2021 estende l'obbligo a tutte le attività. Di seguito alcuni riferimenti legislativi: - Il DPR 37/1998 è stato abrogato dal successivo DPR 151 del 2011. - Il DPR 151 del 2011 mira a semplificare la procedura di prevenzione incendi e prevede l'abolizione del certificato di prevenzione incendi, l'introduzione della SCIA e dell'asseverazione da parte di un professionista antincendio, e la riqualificazione delle nuove attività antincendio soggette a controlli dei Vigili del Fuoco. - Il DM 3 agosto 2015 definisce le nuove norme tecniche di prevenzione incendi, introducendo per alcune attività antincendio la cosiddetta "regola tecnica orizzontale" per semplificare la progettazione antincendio. - Il D.Lgs. 81/2008, in particolare l'art. 46, stabilisce che nei luoghi di lavoro devono essere adottate misure adeguate per prevenire gli incendi e proteggere la sicurezza dei lavoratori (misure per evitare l'insorgere di un incendio o limitarne le conseguenze, metodi di controllo e manutenzione degli impianti, criteri per la gestione delle emergenze). - Il DM 1 settembre 2021 estende l'obbligo di tenere il registro di controllo antincendio a tutte le attività con almeno un lavoratore, includendo quindi anche le piccole realtà. Il modello di registro antincendio dovrà includere: - l'elenco dei dispositivi antincendio presenti sul luogo di lavoro; - le attività svolte con relativa data; - l'elenco del personale incaricato delle attività. L'allegato 1 del DM 1 settembre 2021 fornisce indicazioni utili sulle attività da riportare nel registro antincendio: - sorveglianza; - controllo periodico; - manutenzione ordinaria; -manutenzione straordinaria. È importante annotare la data dei controlli effettuati e degli interventi di manutenzione sugli impianti, sulle attrezzature e sui sistemi di sicurezza antincendio, con le relative scadenze secondo la normativa vigente. Un aspetto cruciale riguardo al registro antincendio è l'informazione ai lavoratori. Devono essere informati sui sistemi di sicurezza presenti sul luogo di lavoro, sui possibili rischi e sulle misure di prevenzione da adottare in caso di emergenza. In questo modo, i lavoratori possono svolgere un'azione di sorveglianza antincendio sull'attrezzatura, sugli impianti e sui sistemi di sicurezza antincendio. Il compito di controllare tali sistemi è affidato al tecnico manutentore antincendio qualificato, che periodicamente effettua visite aziendali per verificare la presenza di dispositivi antincendio e aggiornare il registro.Secondo la UNI 9994-1, la persona responsabile designata per compilare e firmare il registro antincendio è colui che si occupa di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l'edificio o di supervisionarne il rispetto. I dispositivi antincendio possono essere distinti in dispositivi di protezione attiva e passiva: - i dispositivi di protezione attiva antincendio, che richiedono l'attivazione umana per funzionare, come gli idranti; - i dispositivi di protezione passiva antincendio, che non richiedono alcuna azione umana e funzionano indipendentemente dall'evento. Le norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione e il controllo di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio, specificate nell'allegato I, includono: - estintori: UNI 9994-1; - reti di idranti: UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845; - impianti sprinkler: UNI EN 12845; - impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI): UNI 11224; - sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC): UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32; - sistemi di evacuazione fumo e calore: UNI 9494-3; - sistemi a pressione differenziale: UNI EN 12101-6; - sistemi a polvere: UNI EN 12416-2; - sistemi a schiuma: UNI EN 13565-2; - sistemi spray ad acqua: UNI CEN/TS 14816; - sistemi ad acqua nebulizzata (water mist): UNI EN 14972-1; - sistema estinguente ad aerosol condensato: UNI EN 15276-2; - sistemi a riduzione di ossigeno: UNI EN 16750; - porte e finestre apribili resistenti al fuoco: UNI 11473; - sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso UNI 11280: serie delle norme UNI EN 15004. L'allegato 2 del DM 1 settembre 2021 delinea la figura del tecnico manutentore antincendio qualificato, fornendo indicazioni utili sulla sua formazione, sulle modalità di acquisizione della qualifica, oltre a una serie di compiti da svolgere e attività da rispettare. La norma UNI 9994-1 fornisce indicazioni precise sugli estintori d'incendio, la classificazione e la manutenzione. La manutenzione ordinaria e straordinaria riguarda gli estintori portatili e carrellati (inclusi gli estintori d'incendio per fuochi di classe D). Gli estintori di incendio possono essere classificati in vari tipi, in base ai quali la manutenzione varia: - in polvere, 36 mesi; - biossido di carbonio, 60 mesi; - a base d'acqua con serbatoio in acciaio al carbonio con agente estinguente premiscelato, 24 mesi; - a base d'acqua con serbatoio in acciaio inox o lega di alluminio, 48 mesi; idrocarburi idrogenati, 72 mesi. Le attività di controllo estintori e manutenzione affidate al tecnico manutentore antincendio qualificato devono includere: - controllo iniziale; - sorveglianza; - controllo periodico; - revisione programmata; - collaudo; - manutenzione straordinaria.