04.03.2023
Milleproroghe e le novità sulle proroghe per l’adeguamento antincendioIl Milleproroghe (decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022) è stato convertito in legge (legge n. 14 del 24 febbraio 2023) ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Con la conversione in legge, le modifiche previste durante l'analisi parlamentare diventano effettive.
Tra le novità introdotte, ci sono le proroghe dei termini di adeguamento antincendio per diverse tipologie di strutture, come ad esempio le strutture sanitarie, le scuole, le università, i luoghi della cultura e le attività ricettive. Vediamo nel dettaglio quali sono le nuove scadenze.
Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento (previsto dal decreto del Ministro dell'Interno del 19 marzo 2015) e che, per cause di forza maggiore legate all'epidemia da COVID-19, sono impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste, i termini di adeguamento antincendio sono prorogati di tre anni, come indicato all'articolo 2, comma 9-bis.
Per gli edifici scolastici, i locali adibiti a scuola e le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali non si sia ancora provveduto all'adeguamento alla normativa antincendio, la proroga è fissata al 31 dicembre 2024, come indicato all'articolo 5, comma 5. Anche per gli asili nido, il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio viene posticipato al 31 dicembre 2024.
L'articolo 5, comma 6, elimina il termine del 31 dicembre 2021 entro il quale il Ministero dell'Interno e quello dell'Istruzione e del merito avrebbero dovuto emanare un decreto interministeriale che avrebbe dovuto definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento.
Per gli istituti, i luoghi della cultura e le sedi del Ministero per i beni e le attività culturali, la proroga per l'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi è prevista non oltre il 31 dicembre 2024. Per quanto riguarda gli edifici, i locali e le strutture delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy, la proroga è fissata al 31 dicembre 2024.
L'articolo 12 bis prevede un rinvio del termine di adeguamento antincendio al 31 dicembre 2024 per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, per le quali sia stata presentata al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
- Resistenza al fuoco delle strutture;
- Reazione al fuoco dei materiali;
- Compartimentazioni;
- Corridoi;
- Scale;
- Ascensori e montacarichi;
- Impianti idrici antincendio;
- Vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- Vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- Locali adibiti a depositi.
Condizione necessaria per godere della proroga è che le strutture devono essere in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio messo a punto dal decreto 16 marzo 2012.
Inoltre, per i rifugi alpini, viene prorogato il termine di adeguamento al 31 dicembre 2023 per la prima fase prevista dal decreto del 3 marzo 2014.
Quindi, il Milleproroghe ha introdotto diverse proroghe dei termini di adeguamento antincendio per diverse tipologie di strutture, come le scuole, le università, le attività ricettive, le strutture sanitarie e i luoghi della cultura, in modo da garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori, anche alla luce delle difficoltà causate dalla pandemia da COVID-19.