10.12.2018
Intervista sul Decreto Ministeriale 22-11-2017 Cisterne di gasolio agricoloRiso Italiano ha intervistato l'esperto Davide Giordano (dottore agronomo libero professionista, consulente e Formatore della Sicurezza iscritto ai registri AIFOS) in merito al Decreto Ministeriale 22-11-2017 e alle nuove regole sulle cisterne di gasolio agricolo.
Di fatto quali sono i momenti in cui in un’azienda agricola il rischio di incendio si fa più concreto?
Il momento più critico per il rischio incendio è sicuramente la fase di rifornimento, soprattutto se effettuata con il mezzo acceso o comunque a motore “caldo”. E’ necessario porre la massima attenzione in queste fasi. Altro momento critico è la fase di riempimento della cisterna, soprattutto se il contenitore-distributore non è dotato di idonea messa a terra (prevista dalla normativa in questione).
Quanto costa effettivamente ad un agricoltore adeguare le cisterne alla nuova normativa, ovvero allestire un nuovo bacino di contenimento della cisterna stessa pari al 110% del suo volume, e quali tipi di figure professionali sono autorizzate a realizzarlo?
La questione costi è praticamente impossibile da valutare così a priori. L’adeguamento normativo può essere effettuato sia sostituendo il contenitore/distributore presente in azienda con uno a norma, sia cercando di adeguare quello presente. I costi dipendono quindi dalle scelte dell’agricoltore, dalla dimensione della cisterna (e quindi del bacino di contenimento) e dai materiali utilizzati. Questo tipo di adeguamento probabilmente può essere realizzato da una normale ditta edile, non essendo soggetto agli obblighi di approvazione di tipo ai sensi del D.M. 31/07/1934. Il lavoro potrebbe essere eseguito in alternativa anche dall’agricoltore stesso o da un normale installatore se si tratta di un normale bacino di acciaio acquistabile e non di una struttura in muratura. Si attendono ancora dei chiarimenti dagli enti competenti.
La targa di identificazione, che per obbligo dovrà essere affissa alla cisterna, da chi dovrà essere installata e l’agricoltore come può verificare che sia a norma?
La targa di identificazione della cisterna deve essere obbligatoriamente installata dal costruttore del contenitore stesso, seguendo i dettami previsti dal D.M. 22/11/2017. L’agricoltore può verificare che riporti almeno: nome ed indirizzo del costruttore, anno di costruzione, numero di matricola, capacità geometrica, spessore e materiale di costruzione del serbatoio, pressione di collaudo e gli estremi dell’atto di approvazione rilasciato dai competenti uffici del Ministero.
Sulle distanze da rispettare quali differenze ci sono di fatto rispetto alla precedente norma?
Il vecchio DM 09/03/1990 (rimanendo in ambito agricolo) prevedeva una distanza di sicurezza e di protezione di 3 metri. L’attuale normativa prevede invece una distanza di sicurezza di 5 metri da tutti i fabbricati, che salgono a 10 se i fabbricati sono destinati ad abitazione, esercizi pubblici o contengono attività soggette al controllo e prevenzione incendi. Quindi sarà necessario ricollocare il contenitore-distributore. Attenzione anche eventualmente alla presenza di linee elettriche: sarà necessario dare infatti 6 metri di distanza dalla proiezione verticale se la linea elettrica supera i 1000V (1500 nel caso di corrente continua). Il nuovo decreto permette di ridurre fino alla metà queste distanze, interponendo tra il distributore e il fabbricato un elemento resistente al fuoco (EI 60, ovvero resistente per almeno 60 minuti), con altezza e lunghezza superiore di 50 cm rispetto alle dimensioni esterne del distributore. A questo si aggiunge poi (come già previsto dal vecchio decreto) la distanza di protezione di 3 metri, ovvero almeno 3 metri dai confini della proprietà. Rimane inoltre valido l’obbligo di un’area di 3 metri completamente sgombra da qualsiasi tipo di vegetazione o di materiali. La normativa prevede alcune eccezioni di casi in cui non è necessario modificare la situazione esistente in azienda: per gli impianti che già sono in possesso di atti abilitativi sulla norma antincendio, per gli impianti che hanno già certificato di prevenzione incendi in corso di validità o per cui è stata presentata una segnalazione di inizio attività certificata presso il Comando dei Vigili del Fuoco e infine per quegli impianti per i quali il Comando dei Vigili del Fuoco ha approvato il progetto di installazione.