16.07.2020
Decreto Rilancio : Credito d’imposta per gli agricoltoriNel cosidetto “Decreto Rilancio” (il D.L. n. 34/2020), tra le misure di prevenzione legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, si prevede l’introduzione di un credito d’imposta per il 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, inclusi quelli a destinazione agricola. Le imprese agricole sono incluse tra i beneficiari sia nel caso determinino il reddito su base catastale, sia nel caso producano reddito d’impresa e, per i titolari di reddito agrario, il tetto dei 5 milioni va determinato considerando l’ammontare del fatturato relativo al medesimo periodo d’imposta (la misura è a favore dei soggetti che esercitano attività d’impresa senza aver conseguito ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge). Per il calcolo del calo del fatturato o dei corrispettivi si deve far rifermento alla data di fatturazione per le fatture immediate o alla data del corrispettivo, mentre per le fatture differite ci si riferisce alla data del DDT o equipollenti. Il credito è adeguato al canone versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio, a condizione che si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto al periodo d’imposta precedente. Per quanto concerne le attività agrituristiche, il credito d’imposta prescinde invece dai ricavi registrati nell’anno d’imposta precedente. Il credito d’imposta è stabilito: - in misura del 60% per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati ad attività agricola. - in misura del 30% per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo. Il credito d’imposta è utilizzabile: - in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97 (F24); - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, facendo riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la spesa per il canone è stata sostenuta; - mediante cessione al locatore a titolo di pagamento del canone o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari; il credito è cedibile a decorrere dalla data in entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2021. Si precisa che il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e al valore della produzione ai fini IRAP, nonché ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi. È inoltre cumulabile con gli aiuti previsti dai regolamenti de minimis o dai regolamenti di esenzione. [caption id="attachment_10644" align="aligncenter" width="509"] Sunflowers at field background. Agricultural business, sunflower oil production. Summer farming.[/caption]