20.11.2018
Cassazione : è legittimo un serbatoio dell’acqua personale collocato sul terrazzo condominialeL’uso degli spazi comuni per installare un serbatoio acqua sul tetto o sul lastrico condominiale è consentito nei limiti in cui non impedisca agli altri condomini di sfruttare la stessa area.
Il lastrico solare condominiale (la terrazza, comunemente) è al pari degli spazi presunti in comproprietà di tutti i condomini (come, ad esempio, il tetto, l'androne, le scale etc.): solo la titolarità o l’uso esclusivo, tramite atto di proprietà, potrebbe derogare a tale norma.
L’uso delle parti condominiali è libero: ognuno dei condomini può servirsene a proprio piacimento ovvero fruttare le aree comuni nel modo più congeniale. Ma ciò solo a condizione che rispetti due limiti imposti dal codice civile:
- non si può alterare la destinazione della cosa comune, facendone un uso diverso rispetto a quello per cui essa è realizzata.
-non si può impedire l’uso paritetico dell’area: non è cioè possibile impedire agli altri condomini l’utilizzo contestuale di tale spazio comune.
L’importante è non occupare così tanto spazio da non consentire l’utilizzo delle residue parti e da parte dei restanti condomini.
L’installazione di un serbatoio personale in una delle parti comuni dell’edificio, perciò, è legittima o meno? La Cassazione ha legittimando la cisterna privata nei vani condominiali: nel caso in esame, i giudici hanno deliberato che l’installazione del serbatoio è legittima anche se la sua dimensione sia talmente ampia da impedire che, sulla stessa area, ve ne sia uno per ogni appartamento dell’edificio. L’uso paritetico della cosa comune, infatti, deve essere compatibile con la «ragionevole previsione dell’utilizzazione che, in concreto, faranno gli altri condomini dell’area in questione». In altre parole, se non risulta che i restanti proprietari siano interessati anche loro a dotarsi di una cisterna, non c’è ragione per impedire a uno di loro di occupare uno spazio più ampio.