25.03.2021
Il giudizio della Cassazione sui serbatoi fuoriterra e omessa presentazione di SCIALa questione relativa all'omessa presentazione della SCIA (prima CPI: Certificato di Prevenzione Incendi) è stata oggetto della giurisprudenza con due sentenze: Cass. Pen., Sez. III, n. 50776/19 ud. 25 giugno 2019, dep.16 dicembre 2019, Pacca, Est. Macrì e Cass. Pen., Sez. III, n. 1571/20, ud. 8 ottobre 2019, dep. 16 gennaio 2020, Bellusci, Est. Corbetta.
Nel caso specifico, un serbatoio di GPL, fuori terra e ad asse verticale, era posizionato su un terreno recintato, nel retro del luogo di abitazione dell'imputato, a margine di una strada comunale, in un'area asservita al fabbricato e sprovvisto di SCIA per la sicurezza antincendi.
Il ricorrente sosteneva il valore determinante della prova di non essere titolare di un diritto di proprietà sul fabbricato cui era asservito il terreno ospitante il serbatoio GPL, oltre a lamentare un vizio di procedibilità dell'azione penale (non era stato esperito il preventivo procedimento amministrativo e il Pubblico Ministero non si è assicurato la possibilità della sanatoria dell'abuso, come il pagamento di una sanzione di natura prettamente amministrativa).
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 50776/19, nel respingere il ricorso dell'imputato che affermava un vizio di motivazione circa l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 139/2006, ha affermato che "il primo motivo relativo alla qualità soggettiva non coglie nel segno, perché l'imputato si è limitato a contestare di non essere proprietario dell'immobile, circostanza questa del tutto irrilevante rispetto al dettato normativo dell'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 139/2006 che, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, puniva con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 258 ad euro 2.582 "chiunque", in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, avesse omesso di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo, nel caso di attività comportanti la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui fossero derivati, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, individuati poi, ai sensi del precedente art. 16, comma 1, dal D.P.R. n. 151/2011".
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