23.10.2019
A chi spettano le spese di rimozione di un serbatoio GPL ?Recentemente, l'Associazione Consumatori ha emesso un comunicato stampa in merito ad un interessante argomento: a chi spettano le spese per la rimozione di un serbatoio di gpl? Come si sa, il "bombolone" del gpl è la giusta soluzione quando in loco non si è serviti dal servizio di fornitura del metano. Quando, poi, si deve disdire la fornitura del servizio GPL, per qualsivoglia motivo, ci si chiede chi deve sostenere le spese della rimozione del serbatoio (talvolta vengono segnalati anche richieste di penali o pagamenti per la rimozione). La domanda dei consumatori ha una risposta: le spese per la rimozione del serbatoio sono a carico della società che presta il servizio. Infatti, il decreto legislativo 32 del 1998, più in particolare l'art.10 comma 2, cita testualmente: "I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono avere durata non superiore a tre anni e sono modificati secondo gli altri criteri indicati al comma 1 entro il 1 settembre 1998; in mancanza di tale adeguamento alla medesima data i contratti si intendono risolti con effetto immediato. A decorrere dalla predetta data coloro che hanno concesso in comodato il serbatoio hanno la facolta' o, se richiesto, l'obbligo di procedere alla rimozione immediata dello stesso. Le spese per la rimozione sono a carico del comodante ed e' nulla qualunque previsione contrattuale che stabilisca diversamente".